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D.P.R. 16/12/1992 n. 4952 . Gli autoveicoli isolati devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli della categoria n3, salvo quanto così specificato: A) gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli effetti della valutazione della massa ammissibile sugli stessi, vengono considerati come asse unico; B) massa aderente minima: non inferiore al 60 per cento della massa complessiva massima per gli autoveicoli a due o tre assi complessivi; non inferiore al 50 per cento della massa complessiva per gli autoveicoli a quattro assi; C) massa minima sull'asse direttivo, non inferiore al 20 per cento della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5 per cento; D) tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t; dell'autoveicolo a tre assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o a più assi: 14 t; E) slivellamenti per assi tandem o tridem eseguiti sia a carico che a scarico: 10 cm con variazioni di carico contenute su ciascun asse, rispetto alle condizioni statiche, entro il + o - 25 per cento; F) sospensioni degli assi tandem o tridem realizzate con un grado di sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno pari a 3,0 rispetto al carico di snervamento del materiale impiegato per le sospensioni stesse. Tale prescrizione, per le sole omologazioni rilasciate a veicoli muniti di sospensioni degli assi tandem e tridem tali che ogni asse risulti compensato per le azioni di frenatura ivi comprese le coppie, si applica a decorrere dall'1 gennaio 1996. In ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo da evitare moti anomali delle ruote in fase di frenatura del veicolo interessato; G) agli effetti di quanto disposto alle lettere e) ed f), si definiscono assi tandem o tridem le coppie o terne di assi, con esclusione di quelli direttivi, posti tra loro a distanza non superiore a 1,80 m; H) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, fatta esclusione dei dispositivi di frenatura posti in corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a pieno carico, a 250 mm; I) velocità massima, calcolata per costruzione: non superiore ad 80 km/h; L) devono essere dotati di dispositivo per il bloccaggio del differenziale, con esclusione degli assi motori direttivi, e, nel caso di più assi motori, di dispositivo per il bloccaggio della scatola di ripartizione; M) per i trattori di semirimorchi la posizione della ralla deve rispettare, senza dover provvedere ad alcuno spostamento della stessa, tutte le prescrizioni sia al carico legale che a quello eccezionale; N) la massa rimorchiabile, che comporta una massa complessiva dell'autotreno o dell'autoarticolato non inferiore a 44 t, viene assegnata per potenze del motore dell'autoveicolo trattore non inferiori a 259 kw senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione della prova di cui al comma quinto, punto b) dell'appendice iii al titolo iii o della verifica, ivi prevista, del valore minimo della potenza specifica. 3 . Gli autotreni e gli autoarticolati devono soddisfare alle prescrizioni previste per la categoria, salvo quanto specificato ai punti seguenti: A) massa aderente minima: non inferiore al 28 per cento della massa massima del complesso di veicoli a 4 assi; non inferiore al 40 per cento della massa massima del complesso di veicoli a 5 o più assi; B) tara minima: la tara di un complesso di veicoli a 4 assi non deve essere inferiore a 16 t; la tara di un complesso di veicoli a 5 o più assi non deve essere inferiore a 17,6 t. 4 . I rimorchi sono realizzati ad almeno due assi, eccezionali o non per massa, per il trasporto esclusivo di macchine operatrici. Possono essere costituiti anche da rimorchi e macchine operatrici trainate, eccezionali o non per massa, destinati al trasporto di materiale o attrezzati (spandisabbia, spandisale e simili) al fine di consentire il traffico stradale in caso di neve o gelo. Devono rispondere a tutte le prescrizioni stabilite per la categoria internazionale o4 di cui all'articolo 47, comma secondo, lettera d), del codice. Se eccezionali per massa, essi devono altresì soddisfare le prescrizioni stabilite dall'articolo 9 comma primo, lett. C.1) e c.2). 5 . I semirimorchi sono ad almeno due assi, eccezionali per massa, e valgono per essi tutte le prescrizioni stabilite per i semirimorchi della categoria o4, nonché quelle indicate al comma secondo, lettere a), e), f), g) e h). 6 . Le norme di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto possono essere modificate od integrate dal ministro dei trasporti, in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera. Art. 11. (art. 10 cod. Str.) (dispositivi di segnalazione visiva) 1 . I trasporti eccezionali e i veicoli o complessi eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, quando circolano in eccedenza ai limiti di cui agli articoli 61 o 62 del codice, devono essere muniti, nei casi indicati dai commi seguenti, di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento. 2 . Il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla può essere costituito da uno o più dispositivi applicati secondo quanto previsto dal presente articolo. In ogni caso devono essere rispettati, anche nel caso di veicoli a pieno carico, gli angoli di visibilità di cui all'articolo 266. 3 . Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non è prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'articolo 152 del codice, inoltre è obbligatorio in ogni caso l'uso contemporaneo delle luci di posizione e dei proiettori anabbaglianti. 4 . I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresì equipaggiati con il segnale di pericolo di cui all'allegato 1 del decreto del ministro dei trasporti del 24 gennaio 1977. 5 . Fermo restando a quanto prescritto al comma primo, i complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono montare le seguenti segnalazioni: A) i dispositivi a luce lampeggiante gialla montati sul veicolo trattore che dovranno essere due, allargabili a partire dalla sagoma trasversale del trattore a quella massima del carro ferroviario che trasporta, aumentata di 0,20 m; b) le segnalazioni posteriori di illuminazione e visive del rimorchio a carico, che devono essere riportate in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario; C) sul limite posteriore del carro ferroviario, inoltre, dovrà essere applicato un pannello retroriflettente, a strisce alternate bianche e rosse inclinate a 45 gradi, di altezza 0,30 metri e larghezza pari a quella del carro ferroviario. Il pannello dovrà essere applicato ad altezza da terra non inferiore a 0,40 me- tri, misurata dal suo bordo inferiore, e non superiore a 1,40 metri, misurata dal suo bordo superiore. 6 . Con provvedimento del ministro dei trasporti, da pubblicare nella gazzetta ufficiale della repubblica entro il 31 dicembre 1992, sono determinati i tipi, le dimensioni e le altre caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti di tutti gli altri veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, e dei trasporti eccezionali, nonché le caratteristiche dei materiali riflettenti approvate dalla direzione generale della M.C.T.C. Art. 12. (artt. 10-159 cod. Str.) (autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli) 1 . Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma dodici, e 159, comma secondo, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Essi possono essere muniti di gru (anche se di tipo telescopico ed a scomparsa tra le pedane), di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalità. Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli articoli 61 o 62 del codice. 2 . La gru installata sull'autoveicolo di soccorso, se presente, può consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull'eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso. 3 . È ammessa la installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell'autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire lo autoveicolo di soccorso, sono considerati, ai sensi dell'articolo 204, rimorchi ad uso speciale. 4 . Gli autoveicoli di soccorso sono soggetti a tutte le norme costruttive valide per i veicoli della stessa massa complessiva della categoria n, definita dall'articolo 47, comma secondo, punto c) del codice, salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni: A) velocità massima calcolata non superiore a 130 km/h, se la massa complessiva massima del veicolo non supera 3,5 tonnellate; 120 km/h, se la massa complessiva massima non supera 11,5 tonnellate; 110 km/h, se la massa complessiva massima supera 11,5 tonnellate; B) lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65 per cento del passo a condizione che non modifichi la visibilità originaria dell'autotelaio; lo sbalzo posteriore non deve eccedere l'85 per cento del passo. Il veicolo deve inscriversi nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 217; C) gli sbalzi, sia anteriore che posteriore, devono essere segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo, per la parte eccedente in pianta la sagoma dell'autotelaio, con sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45 gradi, alternate di colore bianco e rosso. Per la parte estrema dello sbalzo, in senso longitudinale, costituita da attrezzi mobili di lavoro quali carrucole e simili, le segnalazioni riflettenti possono essere effettuate con pannelli delle dimensioni minime di 50 per 50 cm, segnalati come sopra disposto; D) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 2,5 metri, la circolazione su strada è subordinata alla scorta del personale dell'impresa che dovrà prendere posto in cabina e coadiuvare il conducente, anche scendendo a terra e precedendo il veicolo, nell'attraversamento di incroci o nell'immissione nella carreggiata; E) la parte a sbalzo costituita da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50 per cento rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 metri da terra ed essere segnalata, qualunque sia il valore dello sbalzo, come stabilito al precedente punto c); F) il dispositivo antincastro non è obbligatorio se alla sua funzione supplisce la presenza eventuale di travi portastabilizzatori od altro dispositivo analogo purchè presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non risulti agganciato a sporgere alcun organo della attrezzatura dell'allestimento; G) il traino del veicolo rimosso o soccorso, è ammesso con rapporto di traino non superiore a 1 ed a condizione: che il traino avvenga o secondo quanto previsto al comma secondo o con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti; che siano rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo fra le masse sul o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori; che sia stato verificato, inoltre e in tali condizioni, il rispetto dell'efficienza dei sistemi di frenatura di servizio e di soccorso. La barra rigida deve costituire dispositivo di allestimento del veicolo, essere marcata dal costruttore dell'autoveicolo e segnalata come le parti a sbalzo del precedente punto c);
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